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Studio Legale Tallarico

Aree di attività

Recupero del credito ed esecuzioni immobiliari

Dal sollecito al decreto ingiuntivo fino alla vendita dell'immobile, quando il debitore ha beni ma non paga.

Un credito non pagato non è tutto uguale a sé stesso. Ci sono crediti che si incassano in poche settimane con una lettera scritta bene, crediti che richiedono un anno di procedura, e crediti che non si recupereranno mai, perché il debitore non ha nulla. La prima cosa da capire è in quale dei tre casi ti trovi, perché è quella che decide se conviene spendere.

Prima di partire: il debitore ha qualcosa?

È la domanda che quasi nessuno si pone all’inizio, e che invece dovrebbe venire prima di tutte. Una procedura contro chi non possiede niente costa, produce un titolo e non porta un euro.

Si guarda, in concreto: se il debitore è proprietario di immobili e se sono già gravati da ipoteche; se ha un lavoro, una pensione, canoni di locazione o clienti che gli devono somme; se è un’impresa, quale sia la sua situazione e se vi siano segnali di crisi. Molte di queste informazioni sono accessibili prima di iniziare, e su altre esiste una procedura di ricerca telematica dei beni che interroga le banche dati pubbliche.

Se il quadro è vuoto, si dice subito. Restano allora strade diverse: un accordo a saldo e stralcio, la sospensione della pretesa in attesa di tempi migliori, oppure la deduzione fiscale della perdita, che è pur sempre un recupero parziale.

Ottenere il titolo

Per procedere serve un titolo esecutivo. A volte esiste già (un assegno protestato, una cambiale, un atto notarile, una sentenza) e si salta un intero passaggio.

Quando non c’è, la via ordinaria per i crediti documentati è il decreto ingiuntivo: si deposita il ricorso con le prove scritte del credito (fatture con estratti autentici delle scritture contabili, contratti, ricognizioni di debito) e il giudice ordina il pagamento senza sentire l’altra parte. Se ricorrono i presupposti di legge il decreto è immediatamente esecutivo, e questo cambia molto i tempi.

Il debitore può opporsi entro un termine breve. L’opposizione apre una causa ordinaria, ma non sempre sospende l’esecuzione: dipende da cosa deduce e da cosa dispone il giudice.

Il precetto, e il momento in cui conviene trattare

Notificato il titolo, si intima il pagamento con il precetto. È un passaggio formale, ma è anche l’ultimo momento in cui molte posizioni si chiudono senza procedura: davanti a un atto che annuncia il pignoramento, chi ha i soldi spesso li trova.

Conviene sfruttarlo. Una definizione a rate, assistita da garanzie, incassata in sei mesi vale quasi sempre più di un pignoramento incassato in due anni.

L’esecuzione immobiliare

Quando il debitore ha un immobile e non paga, si pignora. La procedura è lunga e ha una sua meccanica precisa: il pignoramento si trascrive, il giudice nomina un esperto che stima il bene e ne verifica la regolarità urbanistica, poi si passa alla vendita, oggi telematica, con ribassi progressivi se i primi esperimenti vanno deserti.

Due cose vanno dette con chiarezza, perché sono quelle che determinano l’esito.

La prima è il grado. Se sull’immobile insistono già ipoteche anteriori (di norma quella della banca che ha finanziato l’acquisto) il ricavato va prima a loro. Un creditore che arriva dopo può ritrovarsi con niente, pur avendo sostenuto tutte le spese della procedura. Questa verifica si fa prima di pignorare, non dopo.

La seconda sono i tempi. Un’esecuzione immobiliare si misura in anni, non in mesi, e dipende in larga parte dall’ufficio, dalla regolarità edilizia del bene e dall’andamento del mercato locale. Chi promette tempi brevi non sa di cosa parla.

Quanto costa, e chi le paga

Le spese della procedura le anticipa il creditore: contributo unificato, compenso dell’esperto, pubblicità della vendita, compenso del professionista delegato. In caso di esito positivo sono ripetibili e vanno recuperate sul ricavato, con il grado che la legge assegna loro. In caso di esito negativo restano a carico di chi le ha anticipate.

È esattamente per questo che l’analisi preliminare non è un formalismo: è la parte del lavoro che ti dice se valga la pena spendere.

Se il debitore sei tu

Anche qui il rovescio esiste ed è praticabile. Un decreto ingiuntivo si oppone, un precetto si contesta, un’esecuzione si può fermare o ridimensionare quando il titolo manca o è viziato, quando il credito è prescritto, quando sono state colpite somme impignorabili, quando il conteggio degli interessi è sbagliato. Esiste inoltre, per chi ne ha i requisiti, la via delle procedure di sovraindebitamento.

I termini per reagire sono brevi e in parte perentori: è la situazione in cui aspettare di vedere come va è la scelta peggiore.

Se ne occupa l'Avv. Giuseppe Tallarico.

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