Successioni ed eredità
Accettare o rinunciare, i debiti del defunto, la quota di legittima, un testamento da contestare, la divisione fra coeredi: cosa decidere e in quali tempi.
Una successione mette insieme un patrimonio da dividere e rapporti familiari che continuano dopo. Le decisioni dei primi mesi pesano più delle altre, perché alcune, una volta prese, non si possono più correggere.
Accettare o rinunciare all’eredità
Chi è chiamato all’eredità non diventa erede finché non accetta, e ha dieci anni dall’apertura della successione per farlo. L’accettazione può essere anche tacita: basta compiere un atto che solo un erede avrebbe diritto di fare, come vendere un bene del defunto, e l’eredità si considera accettata, debiti compresi.
La rinuncia si fa con una dichiarazione davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. La dichiarazione di successione è invece un adempimento fiscale, e presentarla non equivale di per sé ad accettare.
Se il defunto aveva debiti: il beneficio d’inventario
Chi accetta senza riserve risponde dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio. L’accettazione con beneficio d’inventario tiene separati i due patrimoni: l’erede paga debiti e legati solo fino al valore dei beni che riceve. Si fa con una dichiarazione davanti al notaio o al cancelliere, accompagnata dall’inventario.
I tempi sono stretti per chi ha già i beni. Chi è nel possesso di beni ereditari, per esempio chi viveva nella casa del defunto, deve fare l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione o dalla notizia, e poi ha quaranta giorni per decidere se accettare o rinunciare. Se lascia scadere i termini è considerato erede puro e semplice.
La quota di legittima
Il coniuge, i figli e gli ascendenti hanno diritto a una quota del patrimonio che il testamento e le donazioni fatte in vita non possono intaccare. Con un solo figlio a lui è riservata la metà; con più figli, i due terzi da dividere in parti uguali. Se ci sono il coniuge e un figlio, a ciascuno spetta un terzo; con il coniuge e più figli, un quarto al coniuge e la metà ai figli. Al coniuge spetta in più il diritto di abitare la casa familiare, se era del defunto o in comune.
Se il testamento o una donazione ledono la legittima, il legittimario può chiedere la riduzione. Finché il donante è in vita non può rinunciarvi, nemmeno dando il proprio assenso alla donazione.
Il testamento
Il testamento olografo deve essere scritto per intero a mano, datato e firmato dal testatore. Chi lo trova deve portarlo a un notaio per la pubblicazione appena ha notizia della morte. Senza la scrittura di pugno o senza la firma il testamento è nullo; per gli altri difetti di forma si può chiederne l’annullamento entro cinque anni dal giorno in cui le disposizioni sono state eseguite.
Le contestazioni più frequenti riguardano l’autenticità della scrittura e la capacità del testatore quando ha scritto. Si decidono su perizie grafiche e documentazione medica, che conviene raccogliere subito.
La divisione fra coeredi
Finché i beni non sono divisi, gli eredi sono comproprietari: la casa ereditata non si vende senza l’accordo di tutti. I figli, i loro discendenti e il coniuge che hanno ricevuto donazioni dal defunto devono di regola conferirle nella massa da dividere, salvo che il defunto li abbia dispensati e nei limiti della quota disponibile.
Prima di una causa in materia di successioni o di divisione il tentativo di mediazione è obbligatorio. Molte divisioni si chiudono lì o con un accordo raggiunto prima, perché la causa, con la stima dei beni e spesso la vendita all’asta, dura anni e riduce il valore di quello che si divide.
Riferimenti normativi
- art. 476 c.c. (accettazione tacita)
- art. 480 c.c. (prescrizione del diritto di accettare)
- art. 484 c.c. (beneficio d’inventario)
- art. 485 c.c. (chiamato nel possesso dei beni)
- art. 490 c.c. (effetti del beneficio)
- art. 519 c.c. (rinuncia)
- art. 536 c.c. (legittimari)
- art. 537 c.c. (riserva a favore dei figli)
- art. 540 c.c. (riserva a favore del coniuge)
- art. 542 c.c. (concorso di coniuge e figli)
- art. 557 c.c. (azione di riduzione)
- art. 602 c.c. (testamento olografo)
- art. 606 c.c. (nullità e annullamento per difetto di forma)
- art. 620 c.c. (pubblicazione del testamento olografo)
- art. 737 c.c. (collazione)
- art. 5 D.Lgs. 28/2010 (mediazione obbligatoria)
Se ne occupa l’Avv. Giuseppe Tallarico.